Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo VI

Art. 199

Disposizioni generali

In vigore dal 8 ago 1973
1. Lo scafo gli eventuali macchinari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla specie di navigazione ed al servizio cui il galleggiante è abilitato. 2. Le caratteristiche di stabilità dei galleggianti devono essere adeguate alle loro condizioni di esercizio e devono essere accertate, a giudizio dell'ente tecnico, con prova di stabilità. 3. Ai galleggianti non soggetti all'assegnazione del bordo libero si applicano le disposizioni di cui agli , tenuto conto della specie di navigazione e del servizio cui essi sono abilitati. 4. I mezzi di sollevamento, quando sistemati a bordo dei galleggianti, devono soddisfare alle prescrizioni del libro secondo, titolo quinto. 5. L'idoneità al rimorchio dei galleggianti è accertata dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-199

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