Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo VI

Art. 201

Mezzi di salvataggio

In vigore dal 8 ago 1973
1. Ai galleggianti, su cui sia imbarcato un equipaggio, che operano o navigano a distanza superiore alle 20 miglia dalla costa, si applicano in materia di mezzi collettivi di salvataggio le stesse norme previste dal presente regolamento per le navi da carico, in relazione alla navigazione (internazionale o nazionale) cui sono abilitati. 2. I galleggianti su cui sia imbarcato un equipaggio che operano o navigano a distanza non superiore alle 20 miglia dalla costa, devono essere provvisti di mezzi collettivi di salvataggio aventi capacità sufficiente per tutte le persone a bordo, secondo quanto stabilito dall'autorità marittima in relazione alle condizioni di impiego. 3. Tutti i galleggianti devono essere provvisti di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo e di almeno un salvagente anulare munito di boetta luminosa e di segnale fumogeno. 4. Per i galleggianti che operano nell'ambito portuale o nelle immediate vicinanze l'autorità marittima può consentire che le cinture di salvataggio siano sostituite da salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 5. Il ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce i mezzi di salvataggio dei galleggianti di cui al seguente e di quelli impiegati in servizi pericolosi, come lo sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-201

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