Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VI
Art. 200
Protezione contro gli incendi
In vigore dal 8 ago 1973
La protezione contro gli incendi deve essere commisurata ai pericoli d'incendio derivanti dalle sistemazioni di bordo e dal servizio cui il galleggiante è destinato e al numero delle persone imbarcate.
I mezzi di prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi devono essere adeguati:
a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, per i galleggianti di cui al comma 5 dell';
a giudizio del capo del compartimento marittimo sentito l'ente tecnico, negli altri casi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-200