Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro IV
Art. 203
Composizione e forza minima dell'equipaggio
In vigore dal 8 ago 1973
Fermo il disposto dell' del codice della navigazione nell'attuazione degli articoli 317 dello stesso codice e 426 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta presente l'esigenza che l'equipaggio delle navi sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le prescrizioni contenute nel presente libro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-203