Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IV

Art. 207

Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da passeggeri

In vigore dal 8 ago 1973
1. Come capo lancia di ogni imbarcazione di salvataggio deve essere designato un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato; deve essere altresì designato un capo lancia supplente. 2. Il capo lancia deve avere l'elenco dell'equipaggio dell'imbarcazione e deve assicurarsi che ciascun membro di esso conosca e sappia eseguire i compiti assegnatigli. 3. Il comando dell'imbarcazione spetta al capo lancia o, in caso di suo impedimento, al capo lancia supplente, anche se prendano posto nell'imbarcazione persone estranee al personale di coperta, di grado superiore a quello del capo lancia. 4. Il comandante ed il comandante in seconda o, in mancanza di questo, il primo ufficiale, non devono mai essere designati quali capo lancia; essi assumono il comando dell'imbarcazione nella quale eventualmente prendono posto. 5. Quando nell'imbarcazione prendono posto ufficiali di coperta, questi assumono il comando dell'imbarcazione se hanno grado superiore a quello del capo lancia. 6. Quando su una imbarcazione non vi sono nè, ufficiali di coperta nè il capo lancia o il suo supplente, nè marittimi abilitati, il comando dell'imbarcazione stessa spetta alle altre persone dell'equipaggio della nave, secondo l'ordine gerarchico di cui all'art. 321 del codice della navigazione. 7. Ad ogni imbarcazione provvista di motore deve essere assegnata una persona capace di condurre il motore stesso. 8. Ad ogni imbarcazione dotata di apparecchio radiotelegrafico deve essere assegnato un operatore qualificato. 9. Qualora l'imbarcazione sia dotata di proiettore, il capo lancia ed il supplente devono essere capaci di adoperarlo. 10. il punto di imbarco per ogni imbarcazione deve essere chiaramente indicato. 11. Ad ogni zattera di salvataggio deve essere assegnata una persona pratica del suo maneggio e della sua manovra. 12. Su ogni nave dotata di zattere di salvataggio gonfiabili, il comando di bordo deve avere a sua disposizione, per l'istruzione degli ufficiali e dell'equipaggio, due copie di un manuale esplicativo, edito dalla casa costruttrice delle zattere, sul funzionamento delle zattere stesse e di ogni singolo accessorio, nonché due copie delle "Istruzioni per la sopravvivenza". Tali istruzioni devono essere contenute in un opuscolo e fornire istruzioni semplici ed accurate sull'uso della zattera e sulla sopravvivenza in essa; devono essere redatte in lingua italiana ed inglese. 13. Su ogni nave dotata di zattere gonfiabili devono essere esposte in posizioni ben visibili, in prossimità degli alloggi equipaggio ed in numero adeguato alla consistenza di questo, ma in nessun caso inferiore a due, tavole illustranti la manovra di lancio e di ammainata delle zattere stesse, nonché i particolari relativi all'imbarco delle persone e le precauzioni che devono essere prese. 14. Il manuale, le istruzioni e le tavole devono rispondere ai regolamenti dell'ente tecnico. 15. La parte delle istruzioni che riguarda i viveri, l'acqua e le note mediche deve essere approvata dal ministero. 16. In occasione delle revisioni annuali delle zattere gonfiabili di cui alla lettera d) del comma 2 dell', salvo giustificata impossibilità, almeno una zattera deve essere fatta funzionare a bordo in presenza della maggior parte possibile dell'equipaggio. Nel caso di zattere per cui sono prescritti gru o altri dispositivi di ammainata, deve essere eseguita tale manovra, eventualmente senza persone a bordo. Non è necessario che la zattera sia fatta galleggiare. 17. Le predette esercitazioni devono essere effettuate sotto la direzione del comando di bordo con il controllo del personale addetto alla revisione delle zattere, che illustrerà il funzionamento delle zattere stesse, di ogni singolo loro accessorio e delle loro dotazioni. 18. In ogni caso, il comando di bordo deve provvedere ad una costante istruzione dell'equipaggio sulla manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili. 19. L'autorità marittima, in occasione delle visite per la preparazione professionale degli equipaggi, si accerterà del grado di addestramento di questi sulla manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-207

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