Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro IV
Art. 209
Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio
In vigore dal 8 ago 1973
Le navi da passeggeri devono avere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio, un numero di marittimi abilitati non minore di quello stabilito nella seguente tabella:
Capacita massima ammessa Numero minimo
per l'imbarcazione di marittimi abilitati
Meno di 41 persone.................................... 2
da 41 a 61............................................ 3
da 62 a 85............................................ 4
oltre 85 persone...................................... 5
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-209