Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IV

Art. 209

Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio

In vigore dal 8 ago 1973
Le navi da passeggeri devono avere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio, un numero di marittimi abilitati non minore di quello stabilito nella seguente tabella: Capacita massima ammessa Numero minimo per l'imbarcazione di marittimi abilitati Meno di 41 persone.................................... 2 da 41 a 61............................................ 3 da 62 a 85............................................ 4 oltre 85 persone...................................... 5
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-209

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