Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro IV
Art. 214
Manutenzione ed efficienza dei macchinari, impianti fissi ed attrezzi antincendio
In vigore dal 8 ago 1973
1. La responsabilità della manutenzione e dell'efficienza degli impianti e materiali anticendio attinenti al servizio di macchina, nonché dei macchinari e degli impianti fissi della nave (pompe da incendio, tubolature, valvole, mezzi per segnalazione incendi, ecc.) compete al direttore di macchina.
2. La responsabilità della manutenzione e dell'efficienza degli attrezzi contro gli incendi, degli estintori portatili, eccetto quelli destinati ai locali macchine, e dei mezzi di comunicazione, propri del servizio anticendio, prescritti dal presente regolamento, compete all'ufficiale preposto ai vigili del fuoco, o, sulle navi non provviste di squadra di vigili del fuoco, all'ufficiale alla sicurezza di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-214