Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro IV
Art. 219
Precauzioni sull'uso del combustibile liquido
In vigore dal 8 ago 1973
1. Ogni precauzione deve essere presa dal personale di servizio per evitare i pericoli d'incendio durante:
a) le operazioni di imbarco e sbarco del combustibile;
b) l'accensione, la condotta e lo spegnimento delle caldaie;
c) la condotta dei motori principali ed ausiliari;
d) il funzionamento delle cucine a combustibile liquido.
2. Devono essere impediti i goccioli e le perdite di combustibile nonché l'accumularsi di acqua ed olio nelle sentine, le quali devono essere prosciugate prima di entrare in porto, attenendosi alle vigenti norme per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-219