Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IV

Art. 218

Sorveglianza antincendi sulle navi nei porti

In vigore dal 8 ago 1973
1. Durante la sosta delle navi nei porti, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti in efficienza. Nel caso di lavori di riparazione o di manutenzione agli impianti suddetti, e con nave a secco in bacino, devono essere provveduti adeguati mezzi sostitutivi. 2. Eventuali esenzioni possono essere accordate, per motivate ragioni, dal comandante del porto. 3. Sulle navi che hanno l'obbligo della squadra dei vigili del fuoco, anche quando non vi siano passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a bordo pronto per ogni evenienza. 4. I doveri e la responsabilità dell'ufficiale preposto alla squadra dei vigili del fuoco in porto sono assunti, in sua assenza, dall'ufficiale di coperta di servizio. 5. Sulle navi che effettuano lavori, giornalmente, in caso di sospensione dei lavori stessi, dev'essere effettuato un accurato controllo nelle zone interessate dai lavori, e adiacenti, nei riguardi di possibili pericoli di incendio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-218

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