Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IV

Art. 217

Ronda

In vigore dal 8 ago 1973
1. Su tutte le navi da passeggeri deve essere effettuato un servizio di ronda in modo che i locali accessibili al servizio stesso vengano visitati il più frequentemente possibile, in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di incendio possa essere prontamente rivelato. 2. Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle sistemazioni della nave e sull'ubicazione e funzionamento di tutte le apparecchiature che può essere chiamato ad usare. 3. Deve essere effettuata almeno una ronda dalla mezzanotte alle quattro. 4. Sulle navi che debbono avere la squadra dei vigili del fuoco, questi partecipano alle ronde, che devono essere effettuate almeno due volte durante il giorno ed almeno tre volte durante la notte. 5. Alla fine di ogni ronda, deve essere fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che ne prende nota a giornale nautico. 6. I locali di alloggio dei passeggeri devono essere convenientemente vigilati, durante la notte, da apposito personale di guardia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-217

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