Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro IV
Art. 215
Compiti dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco
In vigore dal 8 ago 1973
1. L'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco deve:
a) accertarsi, con frequenti ispezioni e prove, che tutto il materiale destinato alla prevenzione, alla segnalazione e alla estinzione degli incendi, esclusi gli impianti e materiali attinenti ai locali macchine, sia sempre mantenuto in ordine ed in efficienza;
b) verificare che tutti i segnali e le indicazioni riguardanti l'organizzazione antincendio non presentino deficienze;
c) curare l'addestramento dei vigili del fuoco e di tutto il personale all'appropriato impiego del materiale predetto.
2. L'istruzione del personale di macchina per i casi di emergenza che prevedono l'impiego dello stesso personale nei locali macchine, deve essere curata d'intesa con il direttore di macchina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-215