Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IV

Art. 220

Manovra delle porte stagne

In vigore dal 8 ago 1973
1. L'ufficiale di guardia sul ponte e quello di guardia in macchina devono sempre essere avvertiti delle manovre di apertura e chiusura delle porte stagne prima e dopo che sono eseguite e devono ricevere assicurazione che a manovra ultimata il tutto ha ripreso l'assetto prescritto per la navigazione. 2. La chiusura delle porte stagne deve essere controllata da un ufficiale o sottufficiale di macchina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-220

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