Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IV

Art. 221

Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone

In vigore dal 8 ago 1973
In navigazione, ogni qualvolta lo stato del tempo lo consenta, i boccaporti e i boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone devono essere mantenuti aperti, durante le ore del giorno, per agevolare lo sfogo dei gas.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-221

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo