Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro IV
Art. 221
Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone
In vigore dal 8 ago 1973
In navigazione, ogni qualvolta lo stato del tempo lo consenta, i boccaporti e i boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone devono essere mantenuti aperti, durante le ore del giorno, per agevolare lo sfogo dei gas.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-221