Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro IV
Art. 216
Addestramento del personale sulle navi senza stazione antincendio
In vigore dal 8 ago 1973
Sulle navi che non hanno l'obbligo della stazione antincendio e quindi della squadra vigili del fuoco, spetta all'ufficiale addetto alla sicurezza di curare l'addestramento di tutte le persone dell'equipaggio ai sensi dell' e di esplicare, in quanto applicabili, gli altri compiti dallo stesso articolo attribuiti all'ufficiale addetto alla squadra.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-216