Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro IV
Art. 211
Personale per la manovra degli impianti fissi antincendio
In vigore dal 8 ago 1973
1. Alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi devono essere destinati drappelli fissi particolarmente addestrati.
2. I drappelli devono essere di almeno due uomini e la loro composizione deve essere regolata in modo che sia assicurato in ogni caso l'immediato impiego degli impianti suddetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-211