Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IV

Art. 211

Personale per la manovra degli impianti fissi antincendio

In vigore dal 8 ago 1973
1. Alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi devono essere destinati drappelli fissi particolarmente addestrati. 2. I drappelli devono essere di almeno due uomini e la loro composizione deve essere regolata in modo che sia assicurato in ogni caso l'immediato impiego degli impianti suddetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-211

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo