Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro IV
Art. 210
Brevetti di marittimi abilitati
In vigore dal 8 ago 1973
1. L'espressione "marittimo abilitato" designa qualsiasi persona dell'equipaggio che abbia un brevetto di abilitazione rilasciato dalla autorità marittima.
2. Per ottenere tale brevetto il candidato deve provare che è stato istruito in tutte le operazioni inerenti alla messa in mare delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio, nonché all'uso dei remi e dei mezzi di propulsione meccanica, di possedere la conoscenza pratica della manovra delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio ed inoltre di essere capace di comprendere i segnali e di eseguire gli ordini relativi a tutti i mezzi di salvataggio in genere.
3. Le norme relative al rilascio del brevetto di marittimo abilitato sono emanate dal ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-210