Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro IV
Art. 223
Posizione della nave
In vigore dal 8 ago 1973
Nel corso della navigazione, ogni due ore (tempo medio di Greenwich), a mezzo di biglietto scritto e firmato dall'ufficiale di guardia, deve essere comunicata al marconista di servizio la posizione della nave. Per le navi la cui velocità superi le venticinque miglia orarie, la posizione deve essere comunicata ogni ora.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-223