Art. 223 · Posizione della nave
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IV

Art. 223

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Posizione della nave

In vigore dal 8 ago 1973
Nel corso della navigazione, ogni due ore (tempo medio di Greenwich), a mezzo di biglietto scritto e firmato dall'ufficiale di guardia, deve essere comunicata al marconista di servizio la posizione della nave. Per le navi la cui velocità superi le venticinque miglia orarie, la posizione deve essere comunicata ogni ora.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-223