Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VI
Art. 202
Trasporto di merci pericolose
In vigore dal 8 ago 1973
Ai galleggianti abilitati al trasporto di merci pericolose si applicano, a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, le disposizioni relative alle navi munite della stessa abilitazione tenuto conto del numero di persone imbarcate e della pericolosità delle merci che il galleggiante è abilitato a trasportare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-202