Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo V
Art. 198
Recquisiti e norme speciali per gli aliscafi
In vigore dal 8 ago 1973
1. Gli aliscafi devono soddisfare, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, alle seguenti disposizioni speciali:
a) la stabilità a scafo integro deve essere adeguata, nei vari casi di esercizio, con particolare riguardo alla condizione di navigazione con scafo emerso sulle ali, determinando il numero massimo ammissibile di persone a bordo, che non può superare il numero dei posti a sedere, tenuto conto dei calcoli di galleggiabilità e stabilità in allagamento e dell'entità dei mezzi di salvataggio;
b) la galleggiabilità e la stabilità in allagamento, a scafo galleggiante, devono soddisfare alle norme della convenzione considerando il ponte scoperto completamente ingombro di persone;
c) il bordo libero, riferito alla condizione di scafo galleggiante, deve essere assegnato, con il controllo dell'ente, tecnico.
d) devono essere sistemati a bordo mezzi idonei all'esaurimento di qualsiasi compartimento, nell'ipotesi sia di nave diritta sia con moderati sbandamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-198