Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo IV

Art. 193

Installazioni radioelettriche

In vigore dal 8 ago 1973
Le installazioni radioelettriche prescritte dall' della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e comunque esistenti a bordo devono rispondere alle norme tecniche vigenti ed alle altre particolari prescrizioni emanate con decreto dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-193

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