Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo IV
Art. 191
Mezzi di salvataggio
In vigore dal 8 ago 1973
1. Mezzi collettivi di salvataggio:
a) le imbarcazioni da diporto abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa e le navi di cui al presente titolo eccezionalmente autorizzate a tale navigazione dall'autorità marittima, devono essere fornite di una o più imbarcazioni di salvataggio, prontamente ammainabili aventi capacità sufficiente, nel complesso, per tutte le persone a bordo. Possono essere impiegate imbarcazioni e zattere di salvataggio più leggere e maneggevoli di quelle regolamentari, purchè riconosciute idonee dall'ente tecnico.
Ove la installazione di almeno una imbarcazione non sia ritenuta pratica dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere dell'ente tecnico, possono essere consentite, in sostituzione, zattere di salvataggio gonfiabili;
b) le imbarcazioni da diporto e le navi di cui al presente titolo abilitate a navigare entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. Tale dotazione non è obbligatoria per imbarcazioni e navi abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa. L'autorità marittima può consentire l'impiego di apparecchi diversi da quelli regolamentari di efficienza che risulti adeguata, sentito l'ente tecnico.
2. Mezzi individuali di salvataggio:
a) i natanti di cui al primo comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che, nell'esercizio della facoltà, prevista dal terzo comma dell'articolo medesimo, di navigare fino ad un miglio dalla costa, si spingano oltre 500 metri dalla riva del mare devono essere dotati di almeno un salvagente anulare per ogni due persone a bordo;
b) tutte le altre imbarcazioni e navi di cui al presente titolo devono essere dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo ovvero, se abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa, di un salvagente anulare per ogni due persone a bordo;
c) le imbarcazioni e le navi di cui alla precedente lettera b) devono essere dotate, ad eccezione delle imbarcazioni e navi abilitate a navigazione entro un miglio dalla costa, dei seguenti salvagente anulari oltre quelli eventualmente portati a norma della lettera b) medesima:
1, per imbarcazioni e navi di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri;
2, di cui uno con boetta luminosa, per imbarcazioni e navi di lunghezza fuori tutto da 10 a 20 metri;
4, di cui 2 con boetta luminosa e segnale fumogeno, per imbarcazioni e navi di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-191