Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo IV
Art. 192
Dotazioni
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le dotazioni delle imbarcazioni da diporto abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa sono:
a) una bussola;
b) un orologio;
c) un barometro;
d) un binocolo;
e) uno scandaglio;
f) una parallela;
g) un compasso;
h) un rapportatore;
i) carte nautiche necessarie per la navigazione che si vuole intraprendere;
l) un apparecchio lanciasagole o gaffe, a giudizio dell'ente tecnico;
m) 6 fuochi a mano a luce rossa;
n) 6 razzi a paracadute a luce rossa;
o) 2 segnali fumogeni galleggianti capaci di produrre abbondante fumo di colore arancione;
p) un dispositivo per segnalazioni acustiche;
q) ancore con catena, o cavo, e cavi di ormeggio, secondo le norme dell'ente tecnico;
r) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso;
s) fanali regolamentari;
t) estintori, nel seguente numero:
uno in plancia o posto di guida se l'apparato motore ha potenza massima di esercizio fino a 20 cavalli;
uno in plancia ed uno in prossimità dell'apparato motore per potenze superiori a 20 fino a 100 cavalli;
tre, di cui uno in plancia e due in prossimità dell'apparato motore per potenze superiori a 100 fino a 500 cavalli;
quattro, di cui uno in plancia, uno in prossimità del locale o vano dell'apparato motore e due entro tale locale per potenze superiori a 500 cavalli;
un estintore in ciascuno degli eventuali locali o vani cucina, alloggio e delle installazioni radioelettriche.
2. Le dotazioni delle imbarcazioni da diporto e delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione tra 20 e 3 miglia dalla costa sono:
a) una bussola;
b) carte della zona;
c) 3 fuochi a mano a luce rossa;
d) 3 razzi a paracadute a luce rossa;
e) un dispositivo per segnalazioni acustiche;
f) un ancorotto efficiente in relazione alle dimensioni della nave o imbarcazione, con cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri;
g) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso;
h) un mezzo di governo ausiliario, anche elementare, purchè indipendente dall'apparecchio di governo principale;
i) una pompa di esaurimento;
l) una coppia di remi, o pagaie;
m) una gaffa;
n) fanali regolamentari;
o) estintori come richiesto dalla lettera l) del comma 1
3. Le dotazioni delle imbarcazioni da diporto di cui al secondo comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione fino a 3 miglia dalla costa sono:
a) limitatamente alle navigazioni oltre un miglio dalla costa, un mezzo di governo ausiliario quale richiesto dalla lettera h) del comma 2 (per esempio anche un remo);
b) pompa o attrezzo (sassola) di esaurimento;
c) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri;
d) una coppia di remi, o pagaia, dotate anche di gaffa;
e) 3 fuochi a mano a luce rossa e 3 segnali a mano a stelle rosse, per le imbarcazioni e navi abilitate a navigazione oltre un miglio dalla costa;
f) un dispositivo per segnalazioni acustiche di richiamo (fischietto o altro analogo mezzo);
g) fanali regolamentari;
h) un estintore nel caso di imbarcazioni a motore o a vela con motore ausiliario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-192