Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo IV

Art. 192

Dotazioni

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le dotazioni delle imbarcazioni da diporto abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa sono: a) una bussola; b) un orologio; c) un barometro; d) un binocolo; e) uno scandaglio; f) una parallela; g) un compasso; h) un rapportatore; i) carte nautiche necessarie per la navigazione che si vuole intraprendere; l) un apparecchio lanciasagole o gaffe, a giudizio dell'ente tecnico; m) 6 fuochi a mano a luce rossa; n) 6 razzi a paracadute a luce rossa; o) 2 segnali fumogeni galleggianti capaci di produrre abbondante fumo di colore arancione; p) un dispositivo per segnalazioni acustiche; q) ancore con catena, o cavo, e cavi di ormeggio, secondo le norme dell'ente tecnico; r) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso; s) fanali regolamentari; t) estintori, nel seguente numero: uno in plancia o posto di guida se l'apparato motore ha potenza massima di esercizio fino a 20 cavalli; uno in plancia ed uno in prossimità dell'apparato motore per potenze superiori a 20 fino a 100 cavalli; tre, di cui uno in plancia e due in prossimità dell'apparato motore per potenze superiori a 100 fino a 500 cavalli; quattro, di cui uno in plancia, uno in prossimità del locale o vano dell'apparato motore e due entro tale locale per potenze superiori a 500 cavalli; un estintore in ciascuno degli eventuali locali o vani cucina, alloggio e delle installazioni radioelettriche. 2. Le dotazioni delle imbarcazioni da diporto e delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione tra 20 e 3 miglia dalla costa sono: a) una bussola; b) carte della zona; c) 3 fuochi a mano a luce rossa; d) 3 razzi a paracadute a luce rossa; e) un dispositivo per segnalazioni acustiche; f) un ancorotto efficiente in relazione alle dimensioni della nave o imbarcazione, con cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri; g) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso; h) un mezzo di governo ausiliario, anche elementare, purchè indipendente dall'apparecchio di governo principale; i) una pompa di esaurimento; l) una coppia di remi, o pagaie; m) una gaffa; n) fanali regolamentari; o) estintori come richiesto dalla lettera l) del comma 1 3. Le dotazioni delle imbarcazioni da diporto di cui al secondo comma dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione fino a 3 miglia dalla costa sono: a) limitatamente alle navigazioni oltre un miglio dalla costa, un mezzo di governo ausiliario quale richiesto dalla lettera h) del comma 2 (per esempio anche un remo); b) pompa o attrezzo (sassola) di esaurimento; c) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri; d) una coppia di remi, o pagaia, dotate anche di gaffa; e) 3 fuochi a mano a luce rossa e 3 segnali a mano a stelle rosse, per le imbarcazioni e navi abilitate a navigazione oltre un miglio dalla costa; f) un dispositivo per segnalazioni acustiche di richiamo (fischietto o altro analogo mezzo); g) fanali regolamentari; h) un estintore nel caso di imbarcazioni a motore o a vela con motore ausiliario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-192

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