Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo IV
Art. 189
Scafo, apparato motore e impianto elettrico
In vigore dal 8 ago 1973
1. I materiali e le strutture dello scafo nonché, sulla base dei criteri di cui alla lettera g), comma 2, dell', l'apparato motore, i macchinari ausiliari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alta specie di navigazione e all'impiego cui le imbarcazioni da diporto o le navi di cui al presente titolo sono abilitate.
2. Le imbarcazioni da diporto abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa devono essere pontate secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
3. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori a combustione interna di propulsione e dei servizi ausiliari, i depositi di combustibile ed i relativi accessori devono essere separati dai locali chiusi contigui per mezzo di paratie stagne almeno ai gas o di sistemazioni equivalenti.
4. Le aperture a scafo, del fasciame esterno, del ponte e delle sovrastrutture esposte alle intemperie, devono essere provviste di mezzi di chiusura sistemati in modo permanente, atti a impedire rientrate d'acqua.
5. Gli spazi del ponte e delle sovrastrutture predette entro i quali può raccogliersi acqua, con particolare riguardo ai pozzetti delle imbarcazioni pontate, devono essere muniti di efficaci mezzi per lo scarico automatico di essa fuori bordo.
6. Corrimani, parapetti e altri adeguati mezzi di appiglio per le persone devono essere sistemati sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie.
7. Gli organi di governo e l'armamento marinaresco devono essere adeguati, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, alla grandezza dello scafo, comprese le sovrastrutture, e deve essere sistemato un mezzo di governo ausiliario indipendente dall'apparecchio di governo principale.
8. La stabilità deve essere accertata con apposita prova da effettuarsi sotto il controllo dell'ente tecnico, determinando il numero massimo ammissibile di persone a bordo, tenuto conto degli spazi disponibili e dell'entità dei mezzi di salvataggio.
9. Il peso e la potenza dei motori di propulsione devono essere compatibili, a giudizio dell'ente tecnico, con la robustezza e le caratteristiche dello scafo e degli organi di governo.
10. I motori delle imbarcazioni da diporto e delle navi di cui al presente titolo devono essere collaudati in conformità al disposto dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 50, ed essere dotati di dispositivo di retromarcia, salvo il caso di motori di potenza massima inferiore a 6 cavalli che, se sprovvisti del citato dispositivo, devono essere muniti di un mezzo sostitutivo giudicato idoneo dall'ente tecnico.
11. Gli apparati motori devono essere sottoposti a prova di funzionamento intesa ad accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza.
12. Devono essere sistemati a bordo appropriati mezzi o attrezzi di esaurimento, consistenti almeno, per le imbarcazioni da diporto e navi abilitate a navigazione fino a 20 miglia dalla costa, in una pompa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-189