Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo V
Art. 196
Mezzi di salvataggio
In vigore dal 8 ago 1973
Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti dei seguenti mezzi collettivi ed individuali di salvataggio:
a) almeno due zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente per il totale delle persone imbarcate; il ministero può consentire che per navigazioni in particolari zone riparate le zattere possano essere sostituite con apparecchi galleggianti per non più del sessanta per cento del totale stesso;
b) una cintura di salvataggio per ognuna delle persone imbarcate, convenientemente sistemata sotto ciascun sedile;
c) salvagente anulari in ragione del 4 per cento delle persone a bordo, con un minimo di 2, muniti di sagola galleggiante lunga 25 metri; metà dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica ed almeno due di essi (o uno quando i salvagente sono soltanto due) devono essere provvisti anche di segnale fumogeno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-196