Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo III
Art. 186
Stabiliti
In vigore dal 8 ago 1973
Stabilità
1. Le navi da pesca, ad eccezione di quelle a vela operanti entro tre miglia dalla costa, devono essere sottoposte a prova di stabilità sotto il controllo dell'ente tecnico al fine di accertare i dati di stabilità della nave almeno nelle seguenti condizioni di carico:
a) nave vacante;
b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce;
c) nave al rientro dalla campagna di pesca in condizioni di massimo carico.
2. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 20 metri può essere concesso che gli accertamenti di stabilità siano eseguiti con criteri approssimati a condizione che siano in ogni caso accertati almeno i dati di stabilità della nave in assetto di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino più severi nei riguardi della stabilità.
3. Al comandante della nave devono essere fornite, sotto la sorveglianza dell'autorità marittima, adeguate istruzioni riguardanti la stabilità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-186