Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo II

Art. 184

Navi rimorchiate

In vigore dal 8 ago 1973
Per le navi che devono effettuare un viaggio di trasferimento a rimorchio da una località ad un'altra deve essere accertata dall'ente tecnico, secondo i propri regolamenti, la specifica idoneità alla navigazione a rimorchio per la destinazione prestabilita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-184

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