Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareLibro IIITitolo I

Art. 180

Apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio

In vigore dal 8 ago 1973
Sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate sulle quali le imbarcazioni di salvataggio siano sistemate a mezzo nave ed a poppa, l'apparecchio radio portatile deve essere tenuto in posto adatto in vicinanza di quelle imbarcazioni di salvataggio che sono le più lontane dal trasmettitore radiotelegrafico principale della nave.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-180

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