Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro III›Titolo I
Art. 180
Apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio
In vigore dal 8 ago 1973
Sulle navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate sulle quali le imbarcazioni di salvataggio siano sistemate a mezzo nave ed a poppa, l'apparecchio radio portatile deve essere tenuto in posto adatto in vicinanza di quelle imbarcazioni di salvataggio che sono le più lontane dal trasmettitore radiotelegrafico principale della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-180