Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 183
Navi usate occasionalmente come rimorchiatori
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi diverse dai rimorchiatori possono essere adibite occasionalmente ad operazioni di rimorchio qualora ne sia accertata la specifica idoneità per il viaggio prestabilito anche in relazione alla unità da rimorchiare. Devono in ogni caso esistere a bordo della nave da rimorchiare sistemazioni marinaresche che consentano di liberarsi rapidamente e sicuramente del rimorchio in caso di necessità.
2. I suddetti accertamenti vengono effettuati dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-183