Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 182
Dispositivi per il rimorchio
In vigore dal 8 ago 1973
1. I ganci di rimorchio devono essere provvisti di un mezzo di sganciamento rapido, idoneo a funzionare sotto tiro ed azionabile a distanza dalla plancia comando o immediate adiacenze.
2. Quando, in luogo del gancio di rimorchio è sistemato un verricello di rimorchio, deve essere possibile effettuarne il rilascio con un mezzo di sicurezza equivalente a quello di cui al precedente comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-182