Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro III›Titolo I
Art. 176
Cisterne del carico e altri locali pericolosi
In vigore dal 8 ago 1973
1. La zona delle cisterne del carico deve essere separata dagli altri locali della nave a mezzo di intercapedini o altri adatti spazi, secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
2. Idonei mezzi devono essere sistemati per lo sfogo all'esterno della nave dei gas o dei vapori generati dal carico.
3. I boccaportelli di accesso e le aperture per il lavaggio delle cisterne del carico devono essere muniti di chiusure costituite da portelli metallici stagni.
4. Opportune precauzioni, rispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico, devono essere adottate per quei locali o zone della nave in cui possono raccogliersi gas o vapori infiammabili o esplosivi o comunque pericolosi o nocivi generati dal carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-176