Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 173

Altri obblighi

In vigore dal 8 ago 1973
L'applicazione delle norme relative ai servizi radioelettrici per la sicurezza della navigazione non esonera l'armatore da ogni altro obbligo fissato dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le stazioni di bordo, in relazione alla categoria assegnata alla nave ai fini del servizio della pubblica corrispondenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-173

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