Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 166

Servizio di ascolto radiotelefonico

In vigore dal 8 ago 1973
1. Ogni nave che, conformemente all', è dotata di una stazione radiotelefonica, deve avere a bordo, per ragioni di sicurezza, almeno un operatore radiotelefonista (che può essere qualsiasi membro dell'equipaggio) titolare, di un certificato per la radiotelefonia adeguato al tipo di stazione radiotelefonica della nave. 2. Le navi di cui al comma precedente, tranne le navi da pesca, devono assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto continuo sulla frequenza radiotelefonica di soccorso a mezzo di altoparlante o di altro sistema appropriato, ubicato nel punto della nave dal quale usualmente viene diretta la navigazione. 3. L'ascolto può essere sospeso quando l'apparecchio ricevente viene utilizzato per il traffico su un'altra frequenza e non è disponibile un secondo ricevitore, o quando, a giudizio del comandante, le condizioni sono tali che il servizio di ascolto comprometterebbe la sicurezza della navigazione. 4. In ogni caso il servizio di ascolto deve essere mantenuto, per quanto possibile, durante i periodi di silenzio previsti dal regolamento delle radiocomunicazioni per il servizio radiotelefonico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-166

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