Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo VII

Art. 151

Obbligo della stazione radiotelefonica

In vigore dal 8 ago 1973
Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dei successivi articoli e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione nazionale costiera, nazionale litoranea o nazionale locale, se non sono già dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 1600 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'; c) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'; d) tutte le navi da salvataggio, anche se già munite della stazione radiotelegrafica a norma della lettera d) dell'; e) le navi da diporto di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'; f) tutte le navi alle quali, ai sensi dell', sia Stata concessa esenzione permanente o temporanea dall'obbligo della stazione radiotelegrafica. In questo caso la stazione radiotelegrafica deve essere dotata, oltre che dell'impianto ad onde ettometriche, di un impianto radiotelecronico ricetrasmittente ad onde metriche rispondente alle norme tecniche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-151

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