Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 149
Dotazioni delle navi speciali
In vigore dal 8 ago 1973
Le navi speciali devono essere fornite delle particolari dotazioni stabilite caso per caso dal ministero, sentito l'ente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-149