Art. 149 · Dotazioni delle navi speciali
Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 149

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Dotazioni delle navi speciali

In vigore dal 8 ago 1973
Le navi speciali devono essere fornite delle particolari dotazioni stabilite caso per caso dal ministero, sentito l'ente tecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-149