Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VII
Art. 154
Obbligo del radiogoniometro
In vigore dal 8 ago 1973
1. Devono essere dotate di un impianto radiogoniometrico, sistemato conformemente alle prescrizioni delle norme tecniche e rispondente ai requisiti stabiliti dall':
a) le navi, sia da passeggeri, sia da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate;
b) le navi da pesca, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate che compiono viaggi oltre gli Stretti;
c) le navi da salvataggio abilitate a svolgere servizio oltre 50 miglia dalla costa.
2. In casi eccezionali il ministero può concedere a singole navi l'esenzione dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico, semprechè le navi in questione siano di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate e l'uso di tale apparecchio sia ritenuto non necessario, in relazione al servizio svolto, alle zone in cui si effettua la navigazione ed alle esigenze della sicurezza della navigazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-154