Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo VII

Art. 150

Obbligo della stazione radiotelegrafica

In vigore dal 8 ago 1973
Devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dei successivi articoli e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri, eccetto quelle di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate abilitate esclusivamente a navigazione nazionale costiera, nazionale litoranea o nazionale locale; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; c) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate che compiono viaggi oltre gli stretti; d) le navi da salvataggio abilitate a svolgere servizio oltre 50 miglia dalla costa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-150

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