Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VII
Art. 153
Obbligo dell'impianto radiotelegrafico trasmittente ad onde decametriche
In vigore dal 8 ago 1973
Devono essere dotate anche di un impianto radiotelegrafico trasmittente ad onde decametriche, rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, le stazioni radiotelegrafiche delle navi, da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate e di quelle di qualunque stazza autorizzate ad inalberare il guidone postale, qualora effettuino viaggi oltre lo stretto di Gibilterra od il canale di Suez.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-153