Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 159

Requisiti tecnici del radiogoniometro

In vigore dal 8 ago 1973
1. Il radiogoniometro prescritto dall' deve comprendere un ricevitore e un sistema di antenne capaci di fornire direzione e senso del segnale ricevuto e deve rispondere alle prescrizioni delle norme tecniche. 2. Il radiogoniometro deve essere sistemato in modo che la corretta determinazione dei rilevamenti sia disturbata il meno possibile da rumori di origine meccanica o di altra origine. 3. L'impianto dell'antenna del radiogoniometro deve essere eseguito in modo che la corretta determinazione dei rilevamenti sia impedita il meno possibile dalla vicinanza di altre antenne, alberi di carico, drizze metalliche od altri grossi oggetti metallici. 4. Tra il luogo ove è posto il radiogoniometro e il ponte di comando deve essere installato un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale per la chiamata e la conversazione. Si può prescindere da tale collegamento se il radiogoniometro si trova in un locale attiguo al ponte di comando e con esso comunicante. 5. Tutti i radiogoniometri, al momento del loro impianto, devono essere calibrati secondo le prescrizioni delle norme tecniche. Tale calibratura deve essere verificata dal comando di bordo ad intervalli non superiori ad tu anno e comunque ogni qualvolta siano apportate modifiche alla posizione di qualsiasi antenna o di qualsiasi struttura sul ponte. 6. Le calibrature e le verifiche della loro esattezza devono essere annotate in un quaderno adibito a questo unico scopo ed ogni annotazione deve essere vistata dal comandante. Tale quaderno deve essere reperibile al momento delle visite stabilite dall'autorità marittima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-159

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