Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 160

Requisiti tecnici del ricetrasmettitore fisso per imbarcazioni di salvataggio a motore

In vigore dal 8 ago 1973
1. Il ricetrasmettitore fisso per imbarcazioni di salvataggio a motore di cui agli deve comprendere un trasmettitore, un ricetrasmettitore, le antenne ed una, sorgente di energia elettrica. Esso deve rispondere alle prescrizioni delle norme tecniche. 2. Sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso il trasmettitore deve avere una portata normale minima, come definita al comma 9 dell', di 25 miglia, usando l'antenna fissa. 3. La sorgente di energia elettrica deve essere costituita esclusivamente da una batteria di accumulatori adeguatamente protetta dagli spruzzi di acqua marina e di capacità tale da permettere il funzionamento continuativo dell'apparato a tasto abbassato per un periodo non inferiore a 4 ore. A tale batteria non possono essere allacciate altre utenze, ad eccezione del proiettore, ed in questo caso la capacità deve essere tale da assicurare il funzionamento della stazione radio per la durata suddetta anche con il proiettore sempre acceso. Devono essere previsti i mezzi adatti per caricare la batteria sia dall'impianto elettrico della nave, sia dal generatore elettrico della imbarcazione di salvataggio. 4. Durante la navigazione l'ufficiale radiotelegrafista deve provare il trasmettitore ogni settimana utilizzando l'antenna artificiale e deve caricare la batteria a piena carica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-160

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