Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 163

Installazione della stazione radiotelefonica

In vigore dal 8 ago 1973
1. L'installazione radiotelefonica deve comprendere un trasmettitore, un ricevitore e una sorgente di energia elettrica rispondenti alle prescrizioni delle norme tecniche. 2. Il trasmettitore deve poter emettere il segnale di allarme radiotelefonico con un generatore automatico rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche. Tale dispositivo deve poter essere disinserito in qualsiasi momento per consentire la trasmissione immediata di un messaggio di soccorso. 3. Se il ricevitore non ha i requisiti prescritti dalle norme tecniche per effettuare l'ascolto permanente sulla frequenza radiotelefonica di soccorso la nave deve essere dotata di un altro ricevitore a sintonia fissa su tale frequenza, munito di altoparlante e rispondente alle norme tecniche. 4. Per consentire un rapido passaggio dalla trasmissione alla ricezione quando viene usata la commutazione manuale, il comando del dispositivo di commutazione, per quanto praticamente possibile, deve essere situato sul microfono o sul microtelefono. 5. Durante la navigazione deve essere sempre disponibile una sorgente di energia elettrica principale sufficiente a far funzionare regolarmente l'installazione con il trasmettitore alla sua potenza nominale. Se vengono impiegate delle batterie, queste devono avere in qualunque circostanza una riserva di carica sufficiente a far funzionare il trasmettitore, il ricevitore e il generatore automatico del segnale di allarme per almeno 6 ore continuative nelle condizioni normali di servizio previste dalle norme tecniche e il ricevitore per l'ascolto sulla frequenza radiotelefonica di soccorso durante tutta la navigazione. 6. Nelle installazioni eseguite a partire dal 19 novembre 1952 a bordo delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate ma inferiore a 1600 tonnellate deve essere prevista una sorgente di energia elettrica di riserva sistemata nella parte superiore della nave. La sorgente di emergenza non e necessaria se la sorgente principale è sistemata nella parte superiore della nave. 7. La sorgente di energia elettrica di riserva, ove esista, deve rispondere alle prescrizioni delle norme tecniche. 8. Durante la navigazione le batterie impiegate per l'impianto radiotelefonico devono essere tenute cariche, in modo da soddisfare le prescrizioni del precedente comma 5. 9. Deve essere fornita e messa in opera un'antenna che, nel caso di navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate ma inferiore a 1600 tonnellate, deve essere protetta contro rotture se è sospesa tra sostegni soggetti a vibrazioni. Inoltre deve esservi un'antenna di ricambio completa, che possa essere immediatamente messa in opera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-163

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