Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro I›Titolo I
Art. 2
142 / 253Limiti di applicazione del regolamento
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi mercantili di cui all' della legge e successive modificazioni, ad eccezione delle navi appartenenti alle amministrazioni militari, doganali o di polizia o da esse direttamente esercitate e delle navi adibite al trasporto di truppe, per quanto non disposto da regolamenti speciali.
2. Sono soggette senza limitazioni alle prescrizioni delle disposizioni di cui al comma precedente:
a) le navi nuove;
b) le navi da carico trasformate in navi da passeggeri posteriormente al 25 maggio 1966 ovvero al giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che ad esse si applichi o meno la convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-2