Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 125
84 / 253Salvagente anulari e relative boette luminose
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi da carico di stazza lorda superiore o uguale a 500 tonnellate devono avere almeno sei salvagente anulari di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica.
2. Le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate devono avere almeno quattro salvagente anulari, di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica.
3. Le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate devono avere almeno due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica.
4. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), nazionale litoranea o nazionale locale, anche se hanno stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, possono avere solo due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica.
5. I salvagente anulari eventualmente imbarcati a termini dei precedenti , comma 4, 121, lettera d) e 122, comma 1, lettera d) sono in aggiunta a quelli prescritti dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-125