Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VI
Art. 134
Girobussola
In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate abilitate a viaggi internazionali devono essere dotate di una girobussola in aggiunta alle bussole magnetiche prescritte dall'.
2. Il ministero può esentare da tale obbligo le navi di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate, quando giudica tale obbligo non ragionevole o non necessario tenuto conto delle dimensioni della nave e della durata o natura dei propri viaggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-134