Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo VI

Art. 134

Girobussola

In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate abilitate a viaggi internazionali devono essere dotate di una girobussola in aggiunta alle bussole magnetiche prescritte dall'. 2. Il ministero può esentare da tale obbligo le navi di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate, quando giudica tale obbligo non ragionevole o non necessario tenuto conto delle dimensioni della nave e della durata o natura dei propri viaggi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-134

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