Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo VI

Art. 137

Pilota automatico

In vigore dal 8 ago 1973
1. Quando si fa uso del pilota automatico in zone a forte intensità di traffico, con visibilità ridotta, così come in ogni altra circostanza che possa comportare particolari rischi della navigazione, dev'essere possibile riprendere immediatamente il governo della nave con comando a mano. 2. Nelle circostanze di cui al precedente comma dev'essere possibile all'ufficiale di guardia di avvalersi senza ritardo dell'opera di un timoniere qualificato le cui funzioni consistano esclusivamente nel riprendere la barra, quando se ne presenti la necessità. 3. Il passaggio dal pilota automatico al comando a mano e viceversa deve essere affidato ad un ufficiale responsabile o effettuarsi sotto la sua sorveglianza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-137

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo