Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VI
Art. 141
Bussole magnetiche di governo
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le bussole di governo principale (di rotta) devono, di regola, essere sistemate sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entità pur quelle bussole di rotta che non esplicano la funzione di bussola normale. Esse devono essere sistemate in posizione che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento.
2. La sovrastruttura entro cui è sistemata la bussola di rotta dev'essere di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. È ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture, sia del ponte di sostegno della sovrastruttura sia di quest'ultima, siano disposte per quanto possibile simmetricamente rispetto alla bussola e ad una distanza da essa non inferiore al sessantacinque per cento di quella prescritta per la bussola normale;
tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un metro.
3. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso devono essere disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta.
4. Le bussole magnetiche che sono situate presso stazioni di governo ausiliarie devono essere sistemate ad una distanza da parti ed oggetti in ferro non inferiore al cinquanta per cento di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non dev'essere comunque inferiore ad un metro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-141