Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VI
Art. 138
Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche
In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione nautica di cui all' che possa essere necessaria nel corso del viaggio.
2. Le predette dotazioni devono essere costantemente e tempestivamente aggiornate. Le carte devono essere edite da servizi idrografici di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-138