Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo VI

Art. 138

Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche

In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione nautica di cui all' che possa essere necessaria nel corso del viaggio. 2. Le predette dotazioni devono essere costantemente e tempestivamente aggiornate. Le carte devono essere edite da servizi idrografici di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-138

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