Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VI
Art. 136
Difetti di funzionamento
In vigore dal 8 ago 1973
Ogni misura ragionevole deve essere presa per mantenere gli apparecchi di cui ai precedenti articoli del presente capitolo in buono stato di funzionamento; un loro difetto di funzionamento in un porto dove le riparazioni non possono essere effettuate con prontezza, non può essere considerato tale da rendere la nave inidonea a prendere il mare o come una ragione sufficiente per ritardare la sua partenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-136