Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo VI

Art. 133

Radar

In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate devono essere fornite di un radar il cui indicatore, sistemato sul ponte di comando, deve essere dotato di un sistema di estrapolazione grafica dei dati rilevati ("plotting"). 2. L'obbligo del "plotting" concerne tutte le navi di cui al precedente comma la cui chiglia è impostata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-133

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo