Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo VI
Art. 133
Radar
In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate devono essere fornite di un radar il cui indicatore, sistemato sul ponte di comando, deve essere dotato di un sistema di estrapolazione grafica dei dati rilevati ("plotting").
2. L'obbligo del "plotting" concerne tutte le navi di cui al precedente comma la cui chiglia è impostata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-133